Sospensione della fornitura per morosità

In ottemperanza alle previsioni di cui all’articolo 20 dell’Allegato A alla deliberazione n. 99/11 del 21.07.2011 e ss.mm.ii. (TIMG – Testo integrato morosità gas) e all’articolo 17 dell’Allegato A alla deliberazione 258/2015/R/com del 29.05.2015 e ss.mm.ii. (TIMOE – Testo integrato morosità elettrica), desideriamo fornirLe alcune informazioni utili relative a:

  • tempistiche e modalità per la costituzione in mora in caso di mancato pagamento della fattura;
  • indennizzi automatici previsti a favore del Cliente in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità per la costituzione in mora.

Tempistiche e modalità per la costituzione in mora

Qualora il Cliente non provveda al pagamento della fattura gas naturale e/o energia elettrica, il Fornitore può inoltrare al Distributore la richiesta di sospensione della fornitura del punto di riconsegna/prelievo (PdR/POD).
Tale richiesta deve essere preceduta da un’apposita comunicazione al Cliente (cd. comunicazione di costituzione in mora), da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento e/o PEC (Posta Elettronica Certificata), con la quale gli viene intimato il pagamento della fattura entro un termine (cd. termine ultimo di pagamento) comunque non inferiore a 40 giorni solari dalla data di notifica al Cliente della comunicazione di costituzione in mora.

Per evitare o interrompere la procedura di sospensione il Cliente dovrà documentare l’avvenuto pagamento mediante l’invio di copia del relativo bollettino di pagamento via e-mail o a mezzo fax all’indirizzo o al numero indicati nella comunicazione di costituzione in mora.
Decorsi ulteriori 3 giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore, permanendo lo stato di morosità, potrà inviare al Distributore la richiesta di sospensione che, nel caso dell’energia elettrica – in caso di cliente connesso in bassa tensione e qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore – potrebbe essere anticipata da un periodo di 15 giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile (nel qual caso, il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura, che comporterà la riduzione della potenza, non può essere inferiore a 25 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora).

Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora

Nel caso in cui il Fornitore non rispetti le disposizioni sui termini e modalità per la costituzione in mora e proceda ugualmente alla sospensione della fornitura per morosità o alla riduzione di potenza, dovrà riconoscere al Cliente, direttamente o in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico di importo pari a:

  • 30,00 Euro, nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
  • 20,00 Euro, nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
    1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
    2. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore della sospensione della fornitura o della riduzione di potenza.

Nei casi suddetti, al Cliente non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

Riferimenti normativi

Gas naturale: Allegato A alla deliberazione n. 99/11 del 21.07.2011 e ss.mm.ii. (TIMG – Testo integrato morosità gas).

Energia Elettrica: Allegato A alla deliberazione 258/2015/R/com del 29.05.2015 e ss.mm.ii. (TIMOE – Testo integrato morosità elettrica).

Aggiornamento al 26.06.2020