Decreto ministeriale MIMIT-MASE_Rateizzazione bollette imprese di cui al DL Aiuti quater

AGEVOLAZIONE PER LE IMPRESE: RATEIZZAZIONE BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA E GAS

 

Con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione al Decreto Aiuti-quater n. 176/2022, sono state definite le modalità semplificate di presentazione delle istanze di rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale.

La rateizzazione può essere richiesta da tutte le imprese, iscritte al Registro delle Imprese, titolari di utenze collocate in Italia, che non abbiano fruito o intendano fruire dell’alternativo contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per i periodi corrispondenti (quarto trimestre 2022 e primo trimestre 2023).

Le imprese dovranno presentare apposita istanza al proprio fornitore, a mezzo PEC, entro 15 giorni dall’emissione della bolletta.

Per le bollette (ad oggi) già scadute, l’istanza dovrà essere presentata entro il 26 aprile 2023

La richiesta di rateizzazione dev’essere corredata dai seguenti documenti:

  1. Dichiarazione di un’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo credito a stipulare, che si rende disponibile a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato, accompagnata dalla garanzia SACE.
  2. Dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro 5 giorni dall’accoglimento dell’istanza.
  3. Copia bollette del periodo di riferimento (anno 2021).
  4. Dichiarazione di non fruire per i periodi corrispondenti al piano dei crediti di imposta = IVQ 2022 e IQ 2023 (perché misura alternativa).

Ricevuta l’istanza il venditore proporrà all’impresa richiedente, entro 30 giorni, a un piano di rateizzazione che, previa presentazione del contratto di assicurazione sul credito rateizzato, accompagnato dalla garanzia SACE e dell’attestazione di avvenuto pagamento dell’importo non rateizzabile, l’impresa dovrà espressamente accettare entro 10 giorni dal ricevimento della medesima.

La rateizzazione può essere richiesta unicamente con riguardo alle fatture contabilizzanti i consumi effettuati nel periodo intercorrente tra il 01 ottobre 2022 ed il 31 marzo 2023, purché fatturati entro il 30 settembre 2023.

L’importo rateizzabile non è l’intero importo fatturato, ma solo gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica1 di elettricità e gas (utilizzato per usi diversi dai termoelettrici) ed eccedenti l’importo medio contabilizzato2, a parità di consumo, nel periodo di riferimento3 compreso tra il 01 gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021.

Per qualsiasi informazione la invitiamo a contattarci all’indirizzo mail: servizio.clienti@etraenergia.it

 

1Componente energetica = voci della bolletta escluse quelle relative alla spesa per il servizio di trasporto, gestione contatore, oneri di sistema, imposte, tasse, e le altre eventuali partite contabilizzate, ivi incluse per l’energia elettrica le spese eventualmente sostenute per le garanzie di origine e per la CO2.

2Importo medio contabilizzato nel periodo di riferimento = costo medio della componente energetica riferita ai consumi dal 01 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

3 Importo eccedente della bolletta = corrisponde alla differenza, se positiva, tra il corrispettivo per la componente energetica risultante dalla bolletta riferita ai consumi effettuati dal 01 ottobre 2022 al 31 marzo 2023 (fatturati entro il 30 settembre 2023) e l’importo medio contabilizzato nel periodo 01 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 a parità di consumo.